Atto Costitutivo

Associazione Atema Pro

ART. 1 E' costituita fra i presenti, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione avente la seguente denominazione: A.TE.M.A. PRO- Associazione TEcnici Manutentori Antincendio PROfessionisti

ART. 2 L' associazione ha sede principale in: San Cesario s/P (MO) cap 41018 - Via Colombara, 2, e sedi territoriali a Roma in Via Basilio Bricci 43 e a Bassano del Grappa (Vi) il Largo Perlasca 19.

ART.3   L'associazione ha come scopo:


  1. promuovere e qualificare l'attività professionale di manutentori certificati ai sensi della norma UNI EN 15628 e successive modificazioni, nello specifico per le attività di manutenzione dei professionisti nell'ambito delle norme UNI 9994-1, UNI 10779, UNI 671/1,2,3, UNI 11473/1,2,3, UNI 12845, UNI 11224, UNI 11280, UNI 9494-3, UNI 13565-2, UNI 15779 e successive modificazioni oltre a tutte le successive norme relative alla manutenzione impianti in ambito di sicurezza e prevenzione incendi, oltre che le norme di manutenzione dispositivi ai sensi della Norma UNI EN 795:2012 e succ.mod. di cui specifico per le attività di manutenzione dei professionisti nell'ambito delle norme UNI 795:2012, UNI11758:2015;
  2. su mandato delle singole associazioni, può controllare l'operato delle medesime ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni;
  3. favorire la definizione di accordi di interesse comune tra gli associati ed altre organizzazioni ed enti, pubblici e privati;
  4. concorrere all'analisi e alla soluzione delle problematiche inerenti l'Oggetto Sociale, con particolare attenzione alle riforme legislative, nazionali e comunitarie;
  5. 6. organizzare e gestire eventi a carattere territoriale o nazionale quali convegni, workshop, seminari informativi Le attività professionali sopra indicate non contemplano attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del C.C., e non rientrano nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 l comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale , il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri.
ART . 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2018. 


È parte integrale del presente atto lo statuto.

Letto firmato e sottoscritto.